Pianificazione dei risanamenti

A seguito degli interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni, sino al recente decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 1023/2019, la cassetta degli attrezzi per il risanamento aziendale si è ampliata : partendo dalla Composizione negoziata della crisi, passando per i Piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione del debito nelle sue diverse tipologie per terminare con il Concordato preventivo di tipo liquidatorio o in continuità aziendale.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Partendo da una situazione di squilibrio aziendale o particolare, l’imprenditore può ricorrere allo strumento della Composizione negoziata della crisi, avente natura riservata e stragiudiziale poiché coinvolge il tribunale solo in specifiche situazioni ed esclude gli effetti normalmente connessi alle procedure concorsuali. Tale strumento prevede la nomina di una figura professionale – l’esperto – al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con le parti interessate al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui versa la società.

Piano attestato di risanamento

Altro strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi è rappresentato dal Piano attestato di risanamento. Quest’ultimo si fonda su accordi con i creditori finalizzati a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L’effetto principale è dato dall’esonero dalla revocatoria concorsuale e ordinaria, nonché dai reati di bancarotta. Non è previsto l’intervento del tribunale, ma di un professionista indipendente che rilasci un’attestazione specifica.

Accordi di ristrutturazione del debito

In caso di situazioni di crisi più avanzata un altro strumento negoziale stragiudiziale, che però prevede l’intervento del tribunale, è costituito dagli Accordi di ristrutturazione del debito. In questo caso, l’imprenditore deve stipulare accordi con almeno il 60% dei crediti, con la finalità di risanare l’esposizione debitoria. È previsto l’intervento del tribunale in sede di omologazione degli accordi e la presenza di un professionista indipendente che rilasci una specifica attestazione. Sono previste delle disposizioni ad hoc in caso di accordi con intermediari finanziari e con l’Erario (c.d cram down), nonché delle soglie agevolative in caso di situazioni di crisi di tenue gravità.

Concordato preventivo

In ultimo, a fronte di una situazione di crisi o di insolvenza, l’imprenditore può ricorre al Concordato preventivo, procedura concorsuale giudiziale e volontaria, qualificato dalla legge “preventivo” in quanto tende a prevenire l’apertura del fallimento (liquidazione giudiziale) e tutto ciò che ne consegue. Si tratta di uno strumento che può prevedere la liquidazione dei beni (concordato di tipo liquidatorio) ovvero la continuità aziendale, anche attraverso operazioni straordinarie (concordato in continuità diretta o indiretta). Prevede un intervento del tribunale in modo incisivo, anche tramite la figura del commissario giudiziale, e l’approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori, chiamati a valutarne la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare. Gli interventi legislativi più recenti sono finalizzati ad agevolare la continuità aziendale, ad esempio, recependo la regola c.d. della priorità relativa.